Art. 2

In vigore dal 5 mar 1967
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto, di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 56.000.000. La spesa graverà sul cap. 2082 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965 e corrispondenti negli esercizi futuri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1966 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 37. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-19;1309#art-2

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