Art. 1

In vigore dal 9 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874; Visto il verbale dell'adunanza del 29 ottobre 1965, nella quale la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale I venga destinato al raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di fisica teorica; Visto il verbale della seduta del 12 gennaio 1965, nella quale la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari ha deliberato di mettere a disposizione del Ministero della pubblica istruzione, per altra destinazione, il posto di professore di ruolo assegnatole con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1251, per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere; Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di accogliere le proposte anzidette e di assegnare, in relazione alle esigenze d'insegnamento, alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania il posto già destinato alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è assegnato, con effetto dell'anno accademico 1965-66 ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di fisica teorica, anziché per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale I.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-17;61#art-1

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