Art. 2

In vigore dal 13 set 1966
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità al disposto dell'art. VI dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 92. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-15;664#art-2

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