Art. 2
In vigore dal 29 apr 1966
Il presente decreto entrerà in vigore nel sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà Inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1966
SARAGAT
REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 83. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-10;67#art-2