Art. 1

In vigore dal 16 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvato l'Accordo sui debiti esteri tedeschi adottato a Londra il 27 febbraio 1953.
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