Art. 1
In vigore dal 15 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 221 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.);
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1938, n. 141, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, non si applica nei confronti dei cittadini ed Enti degli Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 82. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1655#art-1