Art. 4
In vigore dal 2 apr 1966
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministero della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1965
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-29;1685#art-4