Art. 1
In vigore dal 10 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 21 febbraio 1963, n. 244;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata la tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche prevista dall' della legge 21 febbraio 1963, n. 244, di cui alla allegata tabella A.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 111. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-28;1763#art-1