Art. 1
In vigore dal 12 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, n. 49, con il quale alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa è stato assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-65, uno dei nuovi posti istituiti, per l'anno medesimo, con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di destinare al raddoppiamento della cattedra di storia il predetto posto assegnato alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, n. 49, è rettificato nel senso che alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa viene assegnato, ai sensi dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di storia, anziché per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 19. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-26;1524#art-1