Art. 1

In vigore dal 8 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito 11 Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo relativo alla caccia delle foche nell'Atlantico nord occidentale, adottato a Washington il 15 luglio 1963, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo IV del Protocollo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 137. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-23;1700#art-1

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