Art. 1
In vigore dal 8 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito 11 Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo relativo alla caccia delle foche nell'Atlantico nord occidentale, adottato a Washington il 15 luglio 1963, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo IV del Protocollo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 137. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-23;1700#art-1