Art. 2
In vigore dal 27 mar 1966
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1672#art-2