Art. 1

In vigore dal 3 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, numero 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito, nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 1 marzo 1965 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1006, approvata dal Ministero dell'interno il 29 gennaio 1965, l'approvazione della variante "ter" al piano particolareggiato n. 111 di esecuzione della zona compresa fra la via Cesare Baronio, la via R. De Cesare, la via Appia Nuova e la Circonvallazione Ostiense, approvato con decreto presidenziale 12 ottobre 1949; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata una opposizione a firma Società Immobiliare Agrima Fribourg - S. p. A.; Ritenuto che il comune di Roma ha controdedotto alla predetta opposizione con la nota n. 10447 del 1 marzo 1965; Ritenuto che la variante proposta prevede di fornire il quartiere Appio-Latino di una attrezzatura scolastica sufficiente ai bisogni degli abitanti del quartiere medesimo; Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione; Che in particolare la posizione delle aree presente per l'edilizia scolastica appare accettabile sotto il profilo urbanistico; Considerato che il complesso scolastico previsto nell'area posta tra via Latina e l'incrocio di questa con la via dei Cessati Spiriti e la Circonvallazione Ostiense, ricade in zona archeologicamente e paesisticamente di estremo interesse; Che, pertanto, si ritiene necessario prescrivere: a) che la costruzione degli edifici scolastici in detta area avvenga in modo da garantire un'armonica distribuzione dei corpi di fabbrica nel terreno nel rispetto dell'ambiente e degli eventuali reperti archeologici; b) che le altezze degli edifici siano contenute nel limite di due piani fuori terra; c) che i progetti riportino il preventivo benestare della competente Soprintendenza ai monumenti ed alla antichità; Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 574, Div. I, circa la mancata ripartizione e delimitazione delle aree in relazione ai singoli edifici, non riguardano l'idoneità scolastica dell'area prescelta, quanto invece questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva degli edifici scolastici previsti; Che a tal fine, appare necessario che il Comune, in fase di esecuzione del progetto, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sull'area in questione; Considerato che l'opposizione Società Immobiliare Agrima Fribourg S.p.A. va respinto, in conformità alle controdeduzioni comunali, in quanto non propone soluzioni valide al miglioramento della variante ed è volta alla tutela di interessi privati; Visto il voto n. 800 dell'11 giugno 1965 emesso dalla Commissione di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Visto il parere emesso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il decreto interministeriale n. 16170 R 144/ C del 4 giugno 1965, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150 il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi; Considerato che appare congruo assegnare: a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello della pubblica istruzione; Decreta: Respinta l'opposizione Soc. Immobiliare Agrima Fribourg S.p.A. è approvata la variante "ter" al piano particolareggiato n. 111 di esecuzione della zona compresa fra la via Cesare Baronio, la via R. De Cesare, la via Appia Nuova e la Circonvallazione Ostiense. Il progetto sarà vistato dal Ministro dei lavori pubblici, in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 2000, in una planimetria in iscala 1: 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre dalla data del presente decreto. I lavori dovranno avere inizio entro due ed ultimati entro cinque dalla data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - GUI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato, alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 43. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1645#art-1

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