Art. 1

In vigore dal 2 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987 convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda con la quale il commissario straordinario al comune di Roma ha chiesto in base alla delibera consiliare 14 giugno 1960, n. 719, approvata dal Ministero dell'interno, l'approvazione della varante "nona" al piano particolareggiato n. 23 di esecuzione della zona compresa fra corso Vittorio, Lungotevere, via della Scrofa, via Monteroni, approvato con regi decreti 1 giugno 1933, 27 luglio 1934, 2 gennaio 1936, 6 agosto 1937, 31 agosto 1938, 20 marzo 1941, 18 maggio 1942 e con decreto presidenziale 7 dicembre 1951; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non è stata presentata nei termini stabiliti, alcuna opposizione; Ritenuto, che, fuori termine, sono state presentate opposizioni da parte di: Mattioli Giovanni, Ilo Giacomo Numes e Milena Clio, Pietro Santi, Mario ed altri, alle quali il Comune ha controdedotto; Ritenuto che il piano regolatore generale di massima approvato con il citato regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 931, racchiude nel suo perimetro varie zone bianche; Che le destinazioni a zona bianca sono state in gran parte riportate anche nei piani particolareggiati di esecuzione, compreso quello n. 23 oggetto della presente variante; Considerato che la definizione di zona bianca non è tale da consentire l'efficace difesa delle caratteristiche ambientali del centro storico; Che si è reso, pertanto, necessario, per quanto riguarda il piano particolareggiato n. 23, vincolare più efficacemente ed in modo inequivocabile gli immobili ricadenti In zona bianca; Considerato che la variante proposta dal Comune prevede essenzialmente: a) il vincolo di rispetto per gli isolati già indicati nel vigente piano particolareggiato; b) la sostituzione, per la zona di Tor di Nona, dei precedenti vincoli con altri più idonei ad un accurato restauro; c) la creazione di un sottopossaggio pedonale adiacente alla chiesetta di piazza Lancelloti; d) la sistemazione edilizia dello slargo adiacente alla Chiesa di S. Salvatore in Lauro e la costruzione nello slargo stesso di un edificio con caratteristiche speciali; Considerato che la variante di che trattasi appare in linea di massima ammissibile; Che, in particolare, per quanto riguarda la sistemarione edilizia dello slargo adiacente la Chiesa di S. Salvatore in Lauro si ritiene che la previsione della costruzione dell'edificio con caratteristiche speciali, possa considerarsi ammissibile a condizione che il relativo progetto venga redatto in accordo con la competente Soprintendenza ai monumenti per il Lazio cui resta affidato, altresì, il controllo del rispetto delle particolari condizioni che dovessero essere poste dalla Soprintendenza stessa sia in sede progettuale, sia in sede esecutiva per una migliore tutela dell'ambiente storico nel quale dovrà sorgere l'edificio stesso; Considerato, per quanto riguarda gli interventi previsti dalla variante di che trattasi che, pur essendo gli stessi ammissibili, si ritiene necessario prescrivere che nella loro attuazione vengano adottati i seguenti criteri cautelativi: a) gli edifici aventi carattere storico, artistico e monumentale siano essi già vincolati o da vincolare ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1039, devono essere conservati nella forma, nel volume e nelle strutture originarie esterne ed interne ove queste siano connesse con il carattere dell'edificio. Per essi sono ammessi unicamente interventi diretti al consolidamento, al restauro, al ripristino ed alla bonifica igienico-edilizia, con esclusione di qualsiasi opera che possa alternarne le caratteristiche architettoniche ed ambientali. I progetti esecutivi devono essere sottoposti all'esame della Soprintendenza ai monumenti del Lazio e riportarne il benestare; b) gli edifici aventi carattere ambientale devono essere mantenuti nel loro insieme per quanto concerne, soprattutto, l'aspetto esterno ed il loro colore tradizionale. Essi, pertanto, pur essendo soggetti a vincolo di conservazione e restauro, possono formare oggetto, ove del caso, non solo di opere di risanamento e bonifica Igienico-edilizia, ma anche di rinnovamento e trasformazione a condizione che venga mantenuto il loro carattere esterno e non ne vengano aumentati i volumi e la somma delle superfici lorde dei piani esistenti: volumi e superfici lorde sono riferite ai soli piani fuori terra. Per superfici lorde si intende il complesso delle superfici al lordo dei muri esistenti nei vari piani del fabbricato dedotte quelle facenti parte delle aggiunte posteriori e che non abbiano alcuna importanza artistica, storica ed ambientale. I relativi progetti esecutivi devono riportare il preventivo benestare della Soprintendenza ai monumenti; Che per quanto riguarda le opposizioni presentate avverso la variante, esse vanno respinte per gli stessi motivi di cui alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda; Ritenuto che appare congruo assegnare: a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di tre anni e di dieci anni a far capo dalla data medesima; Visto il decreto interministeriale n. 16170.R.61/132 del 26 agosto 1961 con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; Visti i voti n. 775 e 780 espressi dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza rispettivamente del 1 agosto 1962 e del 4 febbraio 1964; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: È approvata con le prescrizioni di cui alle premesse, da tener presente all'atto esecutivo, la variante "nona" al piano particolareggiato n. 23 di esecuzione della zona compresa fra corso Vittorio, Lungotevere, via della Scrofa, via dei Monteroni, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, e nelle controdeduzioni dell'Amministrazione comunale in data 21 maggio 1962. Sono respinte le opposizioni: Mattioli Giovanni, Ilo Giacomo Numes e Milena Clio, Piero Stanti, Mario ed altri. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro cinque anni dalla data del presente decreto. I lavori dovranno avere inizio entro tre anni ed essere ultimati entro dieci anni dalla data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 36. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1644#art-1

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