Art. 1

In vigore dal 2 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, numero 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 16 aprile 1962 con la quale il commissario straordinario del comune di Roma ha chiesto, in base a propria delibera n. 2855 del 18 settembre 1961, approvata dal Ministero dell'interno il 3 aprile 1962, l'approvazione del piano particolareggiato n. 157 di esecuzione della zona compresa tra via Salaria, il fiume Aniene ed i perimetri dei piani particolareggiati numero 130 e n. 42, già approvati con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952 e con regio decreto 12 settembre 1935; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni; Ritenuto che il progetto adottato prevede la sistemazione urbanistica di una piccola zona situata ad est della via Galeria, compresa tra la via suddetta, il fiume Aniene ed i perimetri dei piani particolareggiati n. 130 e n. 42; Considerato che il piano di che trattasi appare di massima meritevole di approvazione, in quanto inteso alla creazione di un nuovo centro residenziale modernamente concepito, con zona destinata a parco pubblico e con l'indicazione delle future destinazioni edilizie stabilite da particolari limitazioni; Considerato, inoltre, che i proprietari delle aree comprese nel perimetro di detto piano si sono impegnati all'esecuzione, senza corrispettivo, delle opere di urbanizzazione e alla cessione gratuita di alcune aree per i servizi di quartiere (scuola, mercato, uffici comunali, chiesa); Considerato, tuttavia, che, in aderenza a quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per la zona interessata, in sede di esame del nuovo piano regolatore generale di Roma, appare opportuno stralciare dalla presente approvazione una fascia di terreno della profondità di m. 70, calcolati dal confine del comprensorio verso l'Aniene, perché detta fascia - integrando quella già prevista in progetto, destinata a verde pubblico - sulla quale dovrà essere esclusa qualsiasi fabbricazione, costituisca una più confacente zona di rispetto per il quartiere da realizzare; Considerato che, in dipendenza dello stralcio sopra indicato la superficie edificabile del comprensorio viene a ridursi a mq. 72.980; che su tale superficie potrà essere realizzato un massimo di metri cubi 176.140 di costruzioni, in relazione alla densità di 300 abitanti per ettaro ed all'indice di 80 mc. per abitante; Considerato che appare altresì necessario prescrivere che l'attuazione della parte del piano che viene ritenuta meritevole di approvazione sia subordinata alla stipula di una convenzione con i proprietari interessati per la esecuzione delle opere suindicate, ivi compresa la cessione gratuita a parco pubblico della fascia di m. 70 lungo l'Aniene e l'impegno di non edificabilità delle aree residue; Considerato, per quanto riguarda le previsioni di edilizia scolastica, che appare opportuno prescrivere che esse vengano, in fase di progettazione esecutiva, concordate tra il comune di Roma ed il competente Provveditorato agli studi, al fine di una più idonea rispondenza delle costruzioni da realizzare ai moderni criteri di edilizia scolastica; Visto il voto n. 786 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Visto il decreto interministeriale con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo al piano particolareggiato di che trattasi; Ritenuto che appare congruo assegnare: a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima; Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È approvato, con lo stralcio e le prescrizioni di cui alle premesse, il piano particolareggiato n. 157, di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra la via Salaria, il fiume Aniene ed i perimetri dei piani particolareggiati n. 130 e n. 42 già approvati con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952 e con regio decreto 12 settembre 1935. Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in due planimetrie in scala 1: 1000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto. I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1640#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo