Art. 1

In vigore dal 1 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938 convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 25 febbraio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 1017 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero per l'interno il 6 febbraio 1965, l'approvazione della variante nona al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione della zona compresa tra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata una opposizione da parte della Fondazione Nicolò Piccolomini, in ordine alla quale il Comune ha formulate le proprie deduzioni, con nota 25 febbraio 1965, n. 1987; Ritenuto che fuori termini sono state presentate due opposizioni a firma di Franceschini Elvira e Franceschini Arturo; Ritenuto che la variante proposta è intesa a fornire il quartiere Aurelio di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica; Considerato, per quanto riguarda le due aree sopra descritte, che mentre quella prospicente la via S. Damaso appare accettabile sotto il profilo urbanistico, tenuto conto della struttura del quartiere e del suo carattere, nonché delle densità residenziali e delle attrezzature pubbliche afferenti, la seconda area, compresa tra il largo Cardinal D. Ferrato e la via Leone XIII non soddisfa le particolari esigenze di una nuova sede scolastica, in quanto si sviluppa per un largo fronte lungo un'importante strada di scorrimento, con manifesti inconvenienti connessi con l'intenso traffico veicolare e con le conseguenti difficoltà di accesso da parte della popolazione scolastica; Considerato altresì che tale seconda area appare eccentrica rispetto all'insediamento residenziale del quartiere da servire; Considerato, per quanto riguarda le due aree sopra descritte, che mentre quella prospicente la via S. Damaso appare accettabile sotto il profilo urbanistico, tenuto conto della struttura del quartiere e del suo carattere, nonché delle densità residenziali e delle attrezzature pubbliche afferenti, la seconda area, compresa tra il largo Cardinal D. Ferrato e la via Leone XIII non soddisfa le particolari esigenze di una nuova sede scolastica, in quanto si sviluppa per un largo fronte lungo un'importante strada di scorrimento, con manifesti inconvenienti connessi con l'intenso traffico veicolare e con le conseguenti difficoltà di accesso da parte della popolazione scolastica; Considerato altresì che tale seconda area appare ecche, pertanto, appare opportuno stralciare dalla approvazione l'area di che trattasi, compresa tra il largo Cardinal D. Ferrato e via Leone XIII, restituendo l'area stessa alla originaria destinazione a villini signorili; Considerato che, allo scopo di garantire una coordinata esecuzione delle nuove opere scolastiche previste dalla variante in esame, sull'area ritenuta ammissibile, appare necessario prescrivere che: entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di approntare l'attuazione delle opere per gli edifici scolastici del settore interessato dalla variante, il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato n. 60 d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Provveditorato agli studi; prima di dare inizio alla progettazione degli edifici previsti nel comprensorio, il Comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione circa il tipo, la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare in relazione alle effettive esigenze del momento; Considerato che le opposizioni presentate non danno luogo a provvedere in quanto riferentesi all'area che viene stralciata dalla presente approvazione; Visto il voto n. 798 emesso in data 11 giugno 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1965, numero 16170 R. 2340 E, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi; Ritenuto che appare congruo assegnare; a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici. Decreta: Con non luogo a provvedere circa le opposizioni presentate, è approvata, con le prescrizioni e lo stralcio di cui alle premesse, la variante nona al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952. Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000 in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto. I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 39. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1639#art-1

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