Art. 1
In vigore dal 1 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, numero 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210; contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito, nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 1 febbraio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1007, approvata dal Ministero dell'interno il 16 aprile 1965, l'approvazione della variante "ter" al piano particolareggiato n. 131 di esecuzione della zona compresa fra viale Ionio, nuove vie di piano regolatore, via Nomentana, piazza Bolivar e viale Tirreno, approvato con decreto presidenziale 23 febbraio 1952, nonché del piano particolareggiato di una zona stralciata dall'approvazione del piano stesso;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini prescritti, tre opposizioni da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma;
Ritenuto che alle predette opposizioni il Comune di Roma ha controdedotto con la nota n. 29458 del 1 febbraio 1965;
Ritenuto che la variante proposta è stata determinata dalla necessità di fornire i quartieri Monte Sacro e Monte Sacro Alto di un'attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti dei quartieri medesimi;
Considerato che il progetto adottato dal Comune di Roma appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;
Considerato, in particolare, che l'ubicazione delle due aree site, rispettivamente, la prima a sud di viale Ionio e ad ovest di via E.
Romagnoli e la seconda tra via Monte Senario e via Monte Bianco, appare accettabile;
che l'area prospiciente via Gran Sasso non appare invece urbanisticamente idonea per motivi sia di igiene che di traffico;
che tale area, infatti, di conformazione allungata, penetra nella struttura del vasto isolato compreso tra le vie Montano e Gran Sasso in maniera da essere circondata per la quasi totalità delle sue fronti da edificazioni piuttosto addensate;
che l'area stessa, inoltre, presenta l'unica fronte libera e di minore sviluppo su un'arteria di sezione esigua facente parte di un sistema viario con andamento tortuoso appena sufficiente a servire le numerose edificazioni già sorte;
Considerato che si ritiene, pertanto, indispensabile stralciare dall'approvazione della variante di che trattasi la previsione di edilizia scolastica stabilita per l'area di cui sopra;
Considerato che per le altre due aree scolastiche previste nel progetto, appare necessario prescrivere che il Comune di Roma in fase di esecuzione, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sulle aree stesse;
Considerato che per le tre opposizioni presentate dall'Istituto autonomo per le case popolari le prime due vanno respinte, in conformità alle controdeduzioni comunali, in quanto in contrasto con l'interesse generale del progetto di variante, mentre la terza non dà luogo a provvedere in considerazione del fatto che si riferisce alla area stralciata dall'approvazione della presente variante;
Visto il voto n. 804 del 26 ottobre 1965 espresso dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Sentito il Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1965, numero 16170 R 1141/ B, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;
Considerato che appare congruo assegnare:
a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
È approvata, con lo stralcio di cui in narrativa, la variante "ter" al piano particolareggiato n. 131 di esecuzione della zona compresa fra viale Ionio, nuove vie di piano regolatore, via Nomentana, piazza Bolivar e viale Tirreno nonché il piano particolareggiato della zona stralciata dal piano stesso;
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.
Le opposizioni presentate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma restano decise in conformità a quanto specificato nelle premesse.
Per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni è fissato il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; per lo inizio e l'ultimazione dei lavori è fissato il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 41. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1637#art-1