Art. 1

In vigore dal 1 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito, alla legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 2 marzo 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1018, approvata dal Ministero dell'interno il 6 febbraio 1965, l'approvazione della variante "quater" al piano particolareggiato n. 130 di esecuzione della zona compresa tra via dei Prati Fiscali, nuovo viale di piano regolatore, via di Val Melaina, viale Ionio, viale Tirreno, fiume Aniene e la ferrovia Roma-Firenze, approvato con decreto presidenziale 12 novembre 1952, nonché la variante al piano particolareggiato n. 130-bis ed al piano particolareggiato della zona limitrofa al piano stesso, approvati con decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1717; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le opposizioni Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica e agricola, Società Immobiliare Generale Milanese Azionaria "SIGMA"; Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle predette opposizioni con la nota n. 10668 del 2 marzo 1965; Ritenuto che la variante di che trattasi, è stata predisposta allo scopo di fornire i quartieri Monte Sacro e Monte Sacro Alto di un'attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti dei quartieri medesimi; Considerato che il progetto adottato dal Comune di Roma appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione; Considerato, in particolare, per quanto riguarda l'area indicata tra via Val Pellice e via Val di Sangro, che sulla stessa insiste in parte l'edificio destinato a sede dell'Istituto professionale di Stato per l'edilizia. "Sisto V"; che si ritiene opportuno che tale edificio venga mantenuto nella sua consistenza ad utile integrazione delle scuole di quartiere; che in conseguenza appare necessario stralciare dall'approvazione della presente variante l'area di pertinenza del predetto Istituto lasciando, peraltro, invariata la destinazione ad edilizia scolastica della residua area; Considerato che la destinazione ad edilizia scolastica prevista dalla variante per l'area compresa nell'isolato a sud di via Conca d'Oro appare ammissibile; Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 573/Div. la del 25 ottobre 1965, circa la mancata ripartizione e delimitazione delle aree in relazione ai singoli edifici da costruire, non riguarda l'idoneità scolastica delle aree prescelte, quanto invece questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva degli edifici scolastici previsti; che, a tal fine, appare necessario che il Comune, in fase di progettazione esecutiva, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sulle aree in questione; Considerato per quanto riguarda le opposizioni presentate che l'opposizione Società generale immobiliare dei lavori di utilità pubblica ed agricola non dà luogo a provvedere per la parte riferita all'area come sopra stralciata dall'approvazione mentre è da respingere per gli altri motivi di ricorso in conformità alle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda; che l'opposizione Società Immobiliare Generale Milanese Azionaria "SIGMA" in quanto ispirata a motivi di interesse privato che contrastano con esigenze di pubblica utilità è da respingere in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda; Visto il voto n. 799 emesso in data 11 giugno 1965 della Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1965, numero 16170 R. 288/ C, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi; Considerato che appare congruo assegnare: a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È approvata, con lo stralcio di cui in narrativa, la variante "quater" al piano particolareggiato n. 130 specificato nelle premesse, approvato con decreto presidenziale 12 novembre 1952, nonché la variante al piano particolareggiato 130-bis ed al piano particolareggiato della zona limitrofa al piano stesso, approvati con decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1717. Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, nonché nella domanda del Comune di Roma in data 2 marzo 1965 contenente le controdeduzioni comunali alle opposizioni presentate. Le opposizioni presentate avverso la variante di cui sopra sono decise secondo quanto specificato nelle premesse del presente decreto. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto. I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 40. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1636#art-1

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