Art. 1

In vigore dal 22 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 983, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 8 marzo 1965, con la quale Il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 26 giugno 1964, n. 1577, approvata dal Ministero dell'interno il 6 febbraio 1965 l'approvazione della variante "quater" al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione della zona compresa fra via Cassia, la via Flaminia ed il lungotevere, stralciate dall'approvazione del piano particolareggiato n. 120 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Nisini Giacinto. Salmucci Caterina, Mazzanti Lucio, Pozzi Raffaele e Luigi, Guiducci Marianna e Guiducci Marino, Maggi Pietro, Zamponi Tiberio Vincenzo e Rosa, Società italiana gestioni immobiliari, Fabrizi Egidio, Gentili Giacomo; in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie deduzioni con nota 8 marzo 1965, n. 11694; Ritenuto che la variante proposta è intesa a fornire la zona sopra descritta di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti di quel quartiere, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica; Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, in quanto propone, per i nuovi insediamenti scolastici, tre aree per complessivi mq. 14.260, due delle quali su corso Francia e la terza su via Riano, urbanisticamente valide rispetto alla struttura e al carattere del quartiere ed in rapporto alla densità residenziale del quartiere medesimo; Considerato che del pari ammissibile appare la proposta di destinare a parco pubblico una fascia della profondità di metri 27 prospicente la via Issel; che, peraltro, in aderenza al parere espresso al riguardo dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, si ravvisa necessario prescrivere che: entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di iniziare i lavori di cassazione per gli edifici scolastici previsti, il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato n. 120, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Provveditorato agli studi; prima di dare inizio alla progettazione degli edifici scolastici previsti dalla presente variante, il comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione circa il tipo, la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare, in relazione alle effettiva esigenze del momento; Considerato, per quanto riguarda il complesso scolastico da realizzare sull'area di via Riano, che, in armonia con quanto stabilito per la medesima zona dalla variante "bis" al piano particolareggiato n. 120, appare necessario prescrivere che il complesso stesso, in fase progettuale e di attuazione, rispetti le seguenti caratteristiche: a) altezza massima delle costruzioni, sulla nuova via di piano regolatore, m. 29,70 s.l.m. con formazione di non più di tre piani, limitati peraltro al 75% dello intero fronte, mentre per il rimanente potranno sempre essere consentiti due piani; b) altezza massima delle costruzioni, sulla via Flaminia e sulla via Riano, m. 29,70 s.l.m. con edifici a tre piani, elevabili peraltro a cinque piani, rispettivamente per il 30% e per il 15% dello sviluppo dei fronti e per una profondità massima di m. 12, a condizione che tali sopraelevazioni non nascondano le visuali dal corso Francia verso i complessi arborei della villa Aloisi, della villa Milvia e della villa Brasini; c) altezza massima delle costruzioni, in qualsiasi punto interno dell'isolato, m. 29,70 s.l.m.; d) cubatura massima 4 mc/mq.; e) obbligo di sistemazione dei fronti comunque visibili da corso Francia con aspetto particolarmente decoroso e con esclusione di affaccio su di esse di ambienti di servizio; f) esclusione di qualsiasi sopraelevazione, anche per volumi tecnici, al di sopra delle altezze dianzi precisate; Considerato che le opposizioni presentate sono tutte da respingere, in quanto, oltre ad essere prive di fondamento giuridico e tecnico, tendono alla salvaguardia di interessi particolari, contrastanti con quelli della pubblica utilità, ai quali, invece, è informata la presente variante; Visto il voto n. 802 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Visto il decreto interministeriale con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi; Ritenuto che appare congruo assegnare: a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Respinte le opposizioni presentate, è approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante "quater" al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra la via Cassia, via Flaminia e il lungotevere, stralciate dalla approvazione del piano particolareggiato n. 120, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952. Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto. I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 71. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1619#art-1

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