Art. 1
In vigore dal 22 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta e del successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 1 marzo 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 26 giugno 1964, n. 1579, approvata dal Ministero dell'interno il 25 gennaio 1965, l'approvazione della variante "ter" al piano pari 112 di esecuzione della zona compresa fra via della Camilluccia, via Cassia Antica e nuove strade di piano regolatore, approvato con decreto presidenziale 9 dicembre 1950;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate nei termini prescritti opposizioni;
Ritenuto che la variante di che trattasi riguarda una area ubicata al limite del perimetro del piano particolareggiato n. 112, prospiciente in parte su via dei Giochi Istinici e che fa seguito alla variante al piano particolareggiato n. 139, con la quale è stata destinata a scuola un'altra area limitrofa a quella sopradescritta, area che già era vincolata a parco pubblico;
Ritenuto che la variante proposta ha lo scopo di ripristinare la superficie, destinata a parco pubblico, e vincolata a scuola dalla citata variante al piano particolareggiato 139 e al tempo stesso di assicurare alla cittadinanza il godimento dell'antica villa Cassia, notevole esempio di giardino all'italiana, già destinata dal vigente piano particolareggiato 112 a parco privato;
Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare ammissibile, e, quindi meritevole di approvazione;
Visto il voto n. 801 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1965, numero 16170 R. 2373, con il quale è state approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;
Considerato che appare congruo assegnare:
a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due e di cinque anni a far capo dalla data medesima;
Sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
È approvata la variante "ter" al piano particolareggiato n. 112 di esecuzione della zona compresa fra via della Camilluccia, via Cassia Antica e nuove strade di piano regolatore.
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.
Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.
I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 72. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1618#art-1