Art. 1

In vigore dal 22 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta e del successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 24 novembre 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 1022 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero dell'interno il 6 maggio 1965, l'approvazione della variante "quater" al piano particolareggiato n. 146 di esecuzione della zona compresa tra il viale Jonio, via Capraia, via delle Isole Curzolane, via della Bufalotta, perimetro del piano regolatore, via Nomentana, viale dei Pini, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1956; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate tre opposizioni da parte di: Sabatucci Adriana, S.I.R.A., I.A.C.P., in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie deduzioni con nota 24 novembre 1965, n. 58676; Ritenuto che la variante proposta è intesa a fornire i quartieri Monte Sacro e Monte Sacro Alto di una attrezzatura scolastica sufficiente, a soddisfare i bisogni degli abitanti dei quartieri stessi, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica; Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, in quanto propone per i nuovi insediamenti scolastici due aree della complessiva ampiezza di mq. 21.130 ubicati, la prima tra via A. Albertazzi e via Luciano Zuccoli, e la seconda tra via della Cecchina e via della Bufalotta, urbanisticamente valide rispetto alla struttura ed al carattere dei quartieri ed in rapporto alla densità residenziale dei quartieri medesimi; che, tuttavia, allo scopo di garantire una coordinata esecuzione delle nuove opere scolastiche previste dalla variante in esame, appare necessario prescrivere che: entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di approntare l'attuazione delle opere per gli edifici scolastici del settore interessato dalla variante il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato n. 146, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Provveditorato agli studi; prima di dare inizio alla progettazione degli edifici previsti nel comprensorio, il Comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione circa il fino la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare, in relazione alle effettive esigenze del momento; Considerato che le opposizioni presentate sono da respingere per le stesse ragioni addotte dal Comune nelle proprie controdeduzioni, che si condividono; Visto il voto n. 812 emesso in data 6 dicembre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1931, n. 981; Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1965, numero 16170 R.1013/B, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi; Ritenuto che appare congruo assegnare: a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Respinte le opposizioni presentate, è approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante "quater" al piano particolareggiato n. 146 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra viale Jonio, via Capraia, via delle isole Curzolane, via della Bulalotta, perimetro del piano regolatore, via Nomentana, viale dei Pini, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1956. Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, nella nota 24 novembre 1965, n. 58676, contenente le controdeduzioni comunali. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto. I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 73. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1617#art-1

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