Art. 1
In vigore dal 20 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, convertito con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 4 gennaio 1965, con la quale Il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1019, approvata dal Ministero dell'interno il 9 dicembre 1964, l'approvazione della variante "ter" al piano particolareggiato n. 50 di esecuzione della zona compresa fra via Tuscolana.
la ferrovia, l'acquedotto Felice e la nuova via di piano regolatore, approvato con regia decreto 17 agosto 1938:
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;
Ritenuto che la variante proposta è stata intesa a dotare il quartiere Tuscolano di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare le esigenze degli abitanti insediatisi nel quartiere medesimo;
Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;
che, in particolare, l'area prescelta per l'edilizia scolastica dalla variante in questione appare urbanisticamente accettabile;
Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 700/Div. 1ª del 25 ottobre 1965, circa la mancata ripartizione e delimitazione dell'area stessa in relazione ai singoli edifici da costruire, non riguardano l'idoneità scolastica dell'area quanto invece questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva degli edifici scolastici previsti;
che, a tal fine, appare necessario che il Comune, in fase di esecuzione del progetto, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare in questione;
Visto il voto n. 794 emesso in data 17 febbraio 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il decreto interministeriale 5 marzo 1965, n. 16170 R. 2302, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;
Considerato che appare congruo assegnare:
a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
È approvata la variante al piano particolareggiato n. 50 di esecuzione della zona compresa tra la via Tuscolana, la ferrovia, l'acquedotto Felice e la nuova via di piano regolatore.
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1: 1000, in una relazione tecnica, un un elenco delle proprietà interessate.
Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.
I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato, alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 68. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1604#art-1