Art. 1

In vigore dal 20 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987 convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936 n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 17 agosto 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1020, approvata dal Ministero dell'interno il 7 giugno 1965, l'approvazione della variante "quinta" al piano particolareggiato n. 33 di esecuzione della zona comprese fra la via Appia Nuova, la ferrovia, la via Casilina e le MUra urbane approvata con regio decreto 13 settembre 1934; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguita della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini due opposizioni da parte di Pellegrini Nazzareno e della Società Gestioni patrimoniali in merito alle quali il comune di Roma ha formulato le proprie controdeduzioni; Considerato che la variante proposta è stata dal Comune interessato redatta allo scopo di fornire il quartiere Tuscolano di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere medesimo; che le previsioni della variante di che trattasi appaiono ammissibili e quindi meritevoli di approvazione; Considerato, in particolare, per quel che concerne l'area compresa tra la via Cesena e la via Urbino che, trattandosi di area demaniale, la prevista utilizzazione ad edilizia scolastica potrà avvenire soltanto previ accordi con il Ministero dell'interno usuario dell'area stessa; Considerato che, al fine di garantire una coordinata esecuzione delle opere scolastiche nelle aree oggetto della variante si ritiene opportuno prescrivere che in sede di progettazione esecutiva il comune di Roma, sempre entro i limiti di destinazione delle aree stesse, concordi con i competenti organi del Ministero della pubblica istruzione il tipo e la consistenza di ogni complesso scolastico determinando le relative aree di competenza; Considerato per quanto riguarda le opposizioni Pellegrini Nazzarena e Società Gestioni patrimoniali che le opposizioni stesse vanno respinte in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda; Visto il voto n. 805 emesso nell'adunanza del 26 ottobre 1965 dalla Commissione prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1965, numero 16170 R 2298, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi; Considerato che appare congruo assegnare: a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima; Sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Respinte le opposizioni Pellegrini Nazzareno e Società Gestioni patrimoniali è approvata la variante "quinta" al piano particolareggiato n. 33 di esecuzione della zona compresa fra la via Appia Nuova, la ferrovia, la via Casilina e le Mura urbane. Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1: 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, nonché nella domanda 11 agosto 1965, n. 41230, contenente le controdeduzioni comunali alle opposizioni presentate. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre dalla data del presente decreto. Il lavori dovranno avere inizio entro due ed essere ultimati entro cinque dalla data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e due decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 67. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1603#art-1

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