Art. 1

In vigore dal 20 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987. convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista, la domanda in data 25 febbraio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1011, approvata dal Ministero dell'interho il 29 gennaio 1965, l'approvazione della variante "bis" al piano particolareggiato n. 153 di esecuzione della zona compresa fra via dei Prati Fiscali, la ferrovia, limite del parco pubblico in tenuta Torricella, fosso del Boschetto, limite del parco pubblico in Pedica di Sant'Andrea e via Valle Melaina, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1417; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti è stata presentata nei termini una opposizione da parte della Società immobiliare Tirrena, alla quale il comune di Roma ha controdedotto con nota n. 9891 del 25 febbraio 1965; Ritenuto che fuori dei termini prescritti è stata presentata direttamente al Ministero dei lavori pubblici una opposizione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; Ritenuto che la variante proposta prevede essenzialmente di dotare il quartiere dei Prati fiscali di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere medesimo; Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, e quindi meritevole di approvazione; che, in particolare le zone prescelte per l'edilizia scolastica appaiono ben collocate sotto il profilo urbanistico; Considerato che in ordine alle osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione con la nota del 4 giugno 1965, n. 497, circa la mancata ripartizione e delimitazione delle aree stesse in relazione ai singoli edifici da costruirsi, è necessario che il comune di Roma provveda a soddisfare le seguenti istanze in sede di progettazione esecutiva, sempre entro i limiti di destinazione di ciascuna area oggetto della variante in esame; che, è necessario altresì che il comune di Roma proporzioni il programma costruttivo da realizzare nelle aree in questione tenendo conto delle disponibilità o meno di altre aree idonee ad integrazione di quelle già prescelte con la variante di che trattasi in modo de consentire il completamento delle esigenze della popolazione scolastica della zona, tenendo conto anche dei vari tipi di scuola previsti nelle zone limitrofe a quelle in esame, con particolare riguardo alla scuola materna; Considerato che le osservazioni del Ministero della pubblica istruzione non riguardano l'idoneità delle aree dal punto di vista scolastico; Considerato che la opposizione della Società immobiliare Tirrena è da respingere in conformità alle controdeduzioni comunali in quanto ispirata alla tutela di interessi privati contrastanti con quelli generali; che la opposizione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, pervenuta direttamente al Ministero dei lavori pubblici è da respingere in quanto contiene soluzioni contrastanti con le previsioni di interesse generale adottate dalla variante di che trattasi; Visto il voto n. 796 emesso in data 11 giugno 1966 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1965, n. 16170 R. 438, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi; Considerato che appare congruo assegnare: a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data della medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È approvata la variante "bis" al piano particolareggiato n. 153 di esecuzione della zona compresa fra via Prati Fiscali, la ferrovia, limite del parco pubblico in tenuta Torricella, fosso del Boschetto, limite del parco pubblico in Pedica di Sant'Andrea e via Valle Melaina, le opposizioni presentate sono respinte. Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto. I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 69 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1601#art-1

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