Art. 1
In vigore dal 20 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 28 agosto 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 26 giugno 1964, n. 1575, approvata dal Ministero dell'interno il 30 gennaio 1965 l'approvazione della variante "ter" al piano particolareggiato n. 121, di esecuzione della zona compresa fra il viale delle Medaglie d'oro e nuova strada di piano regolatore approvato con i decreti presidenziali 10 gennaio 1951 e 17 settembre 1962, n. 1781, nonché la variante ottava al piano particolareggiato n. 46 approvato con regio decreto 14 agosto 1936;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate tre opposizioni a firma Società cooperativa edilizia "Marizia", Società cooperativa editoria "S. Graziella", Società cooperativa edilizia "Concordia Atque Spes" alle quali il Comune ha controdedotto;
Ritenuto che il progetto di che trattasi è stato dal comune di Roma predisposto allo scopo di fornire il quartiere Trionfale di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;
Considerato che il progetto stesso prevede: a) la destinazione ad edilizia scolastica di due aree ubicate, la prima, tra la via delle Medaglie d'Oro e via Turba, la seconda ai piedi della scarpata di monte Ciocci, prospiciente la continuazione di G. Serafino; b) la sistemazione urbanistico-paesistica della scarpata di monte Ciocci che viene totalmente destinata a parco pubblico; c) la rettifica di alcuni tracciati stradali in modo da renderli più aderenti alla conformazione altimetrica del terreno;
che le previsioni di cui sopra appaiono in linea di massima ammissibili e, quindi, meritevoli di approvazione;
che, in particolare, per quanto riguarda le due aree destinate all'edilizia scolastica, al fine di garantire una coordinata esecuzione delle opere in esse previste, si ritiene necessario prescrivere che in sede di progettazione esecutiva, sempre entro i limiti di destinazione delle aree stesse, il comune di Roma prenda gli opportuni contatti con i competenti organi della pubblica istruzione per concordare i tipi e la consistenza di ogni complesso scolastico e determinare le relative aree di competenza;
Considerato per quanto riguarda le opposizioni presentate che le stesse vanno respinte in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;
Visto il voto n. 807 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1965, numero 16170 R. 2370, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;
Ritenuto che appare congruo assegnare:
a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Respinte tutte le opposizioni è approvata la variante "ter" al piano particolareggiato n. 121 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra il viale delle Medaglie d'Oro e nuove strade di piano regolatore nonché la variante VIII al piano particolareggiato n. 46.
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate nonché nella nota 28 agosto 1965, n. 42723, contenente le controdeduzioni comunali alle opposizioni.
Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.
I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 16. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1600#art-1