Art. 1
In vigore dal 19 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore per la città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1934, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 4 gennaio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 1013 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero dell'interno il 30 novembre 1964, l'approvazione della variante "ter" al piano particolareggiato n. 139 di esecuzione della zona compresa tra via della Farnesina, via della Camilluccia e nuove vie di piano regolatore, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, e piano particolareggiato di una parte di una zona stralciata dal piano stesso con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, n. 1464;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;
Ritenuto che la variante proposta intende fornire il quartiere Della Vittoria di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;
Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, in quanto propone per i nuovi insediamenti scolastici due aree per complessivi mq. 12.220, ubicate la prima tra via della Camilluccia e via della Farnesina, e la seconda tra via Cassia e via dei Giochi Istmici, urbanisticamente valide rispetto alla struttura ed al carattere del quartiere ed in rapporto alla densità residenziale del quartiere medesimo;
che, tuttavia, allo scopo di garantire una ordinata esecuzione delle nuove opere scolastiche previste dalla variante in esame, in relazione ai programmi didattici ai tempi costruttivi, nonché in ordine alle esigenze tecnico-amministrative di gestione, si appare necessario prescrivere che, in sede di progettazione esecutiva e sempre entro i limiti di destinazione di ciascuna area, vengano definiti con i competenti organi del Ministero della pubblica istruzione i tipi e la consistenza di ogni complesso scolastico e determinate le relative aree di competenza;
Visto il voto n. 792 emesso in data 17 febbraio 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17, Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1965, numero 16170 R. 28/ C, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;
Ritenuto che appare congruo assegnare:
a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente, di due e di cinque anni a far capo dalla data medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Con la prescrizione di cui alle premesse, è approvata la variante "ter" al piano particolareggiato n. 139 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra via della Farnesina, via della Camilluccia, e nuove vie di piano regolatore, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, ed il piano particolareggiato di parte della zona stralciata dallo stesso piano n. 139 con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, n. 1464.
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.
Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.
I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 51. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1592#art-1