Art. 1

In vigore dal 19 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale dalla città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito, nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 24 marzo 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 8 luglio 1964, n. 1650, approvata dal Ministero dell'interno il 26 gennaio 1965, l'approvazione della variante "quinta" al piano particolareggiato n. 81 di esecuzione della zona compresa fra via delle Sette Chiese, la via Imperiale e il nuovo viale di piano regolatore approvato con decreto presidenziale 3 settembre 1947 e variante ai piani particolareggiati; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni; Ritenuto che la variante proposta prevedere: a) la destinazione ad edilizia scolastica di alcune aree tra il viale Leonardo da Vinci, via delle Statue, via Tiberio e via Antonino Pio; b) la sistemazione urbanistica della zona prospiciente la via Antonino Pio di proprietà della Società Figlie di San Paolo che viene destinata a zona con caratteristiche speciali per una superficie di metri quadrati 16.500; Considerato che il progetto di che trattasi appare in linea di massima ammissibile e quindi meritevole di approvazione; Considerato, in particolare, per quanto riguarda le aree destinate ad edilizia scolastica che le aree stesse appaiono urbanisticamente idonee; Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 599 - Divisione 1° del 30 settembre 1965, circa la mancata ripartizione e delimitazione delle aree predette in relazione ai singoli edifici da costruire, riguardano questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva degli edifici scolastici previsti; che, a tal fine, appare necessario che il Comune, in fase di esecuzione del progetto, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sulle aree in questione; Considerato che, si ritiene inoltre ammissibile che il comune di Roma con il progetto di variante di che trattasi abbia inteso conferire un adeguato assetto urbanistico alla zona limitrofa alle due citate aree scolastiche prospiciente la via Antonino Pio destinandola a zona con caratteristiche speciali sulla quale sono stati imposti limiti sia per quanto attiene alla cubatura massima costruibile fuori terra, che per gli indici di copertura, stabilendo, fra l'altro, distacchi tra i fabbricati non inferiori alla loro altezza; Visto il voto n. 803 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1965, numero 16170 R. 2412, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi; Considerato che appare congruo assegnare: a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È approvata la variante "quinta" al piano particolareggiato n. 81 di esecuzione della zona compresa tra la via delle Sette Chiese, la via Imperiale e il nuovo viale di piano regolatore generale approvato con decreto presidenziale 3 settembre 1947 nonché la variante ai piani particolareggiati n. 81 e n. 73. Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto; I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 53. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1591#art-1

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