Art. 1
In vigore dal 18 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1931, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 7 gennaio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1009, approvata dal Ministero dell'interno il 30 novembre 1964 l'approvazione della variante "ter" al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione della zona compresa fra via Cassia Antica, via di piano regolatore approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate nei termini opposizioni;
che, fuori dei termini prescritti, è stata presentata un'opposizione a firma ing. Lucio Mazzanti;
Ritenuto che la variante di che trattasi è stata dal comune di Roma predisposta allo scopo di fornire il quartiere di Tor di Quinto di un'attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;
Considerato che il progetto prevede la destinazione ad edilizia scolastica di un'area a sud della scuola "Ferrante Agorti" e prospiciente su via Bartolomeo Gosio;
che la previsione di cui sopra appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;
che, tuttavia, al fine di garantire una coordinata esecuzione delle opere previste sull'area in questione si ritiene necessario prescrivere che in sede di progettazione, sempre entro i limiti di destinazione dell'arca stessa, il comune di Roma prenda gli opportuni contatti con i competenti Organi della pubblica istruzione per concordare il tipo e la consistenza del complesso scolastico;
Considerato per quanto riguarda l'opposizione ing. Lucio Mazzanti che la stessa non può essere accolta in quanto oltre ad essere stata presentata fuori dei termini prescritti, è volta alla tutela di interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico connesso con la attuazione della variante;
Visto il voto n. 795 emesso in data 17 febbraio 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1965, numero 16170 R. 1031, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;
Ritenuto che appare congruo assegnare;
a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Respinta l'opposizione ing. Mazzanti Lucio è approvata la variante "ter" al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra via Cassia Antica, via Cassia Nuova, la ferrovia, via Flaminia, nuova via di piano regolatore ed il lungotevere.
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.
Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.
I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 49. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1579#art-1