Art. 1

In vigore dal 18 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regola della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge detta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, con 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 4 gennaio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto in base alla delibera consiliare n. 1010 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero dell'interno il 4 dicembre 1964, l'approvazione della variante "bis" al piano particolareggiato n. 145 di esecuzione della zona compresa tra via Casilina, via Giuseppe Cei, via Pietro Rovetti, via Oreste Salomone, nuove vie di piano regolatore, via di Torpignattara, via Galeazzo Alessi, nuove vie di piano regolatore, via Dulceri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1947; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni; Ritenuto che la variante proposta è intesa a fornire il quartiere Tuscolano di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i fabbisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica; che, tuttavia, allo scopo di garantire una coordinata esecuzione della nuova opera scolastica prevista dalla variante in esame, appare necessario prescrivere che: entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di approntare l'attuazione delle opere per gli edifici scolastici del settore interessato dalla variante, il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato n. 145, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Provveditorato agli studi; prima di dare inizio alla progettazione degli edifici previsti nel comprensorio, il Comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione, circa il tipo, la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare, in relazione alle effettive esigenze del momento; Visto il voto n. 790 emesso in data 17 febbraio 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1965, numero 16170 R. 2316, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi; Ritenuto che appare congruo assegnare: a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante "bis" al piano particolareggiato n. 145 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la via Casilina, via Giuseppe Cei, via Pietro Rovetti, via Oreste Salomone, nuove vie di piano regolatore, via di Torpignattara, via Galeazzo Alessi, nuove vie di piano regolatore, via Dulceri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1947. Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate. Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto. I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla, data medesima. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 46. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1577#art-1

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