Art. 1
In vigore dal 18 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione.
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1047, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 23 settembre 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera commissariale n. 2461 del 13 settembre 1961, approvata dal Ministero dell'interno il 1 marzo 1963, l'approvazione della variante ottava al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione della zona compresa tra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1939 e con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;
Ritenuto che il progetto adottato prevede la sistemazione definitiva di due tracciati di strade di piano regolatore comprese nel piano particolareggiato di esecuzione n. 60, e precisamente la soppressione della scalinata in adiacenza ad una zona vincolata a parco pubblico e la rettifica del tracciato della nuova via di Monte del Gallo;
Considerato che la variante proposta appare ammissibile e, pertanto, meritevole di approvazione;
che, in particolare, è da ritenere opportuna la soppressione della prevista scalinata in adiacenza alla zona vincolata a parco pubblico, in quanto determinata dalla possibilità di realizzare un più razionale accesso carrabile tra la via Gregorio VII e la zona più elevata della località Vigna Tabanelli, a seguito di una adeguata sistemazione altimetrica della strada di accesso a detta località;
che del pari ammissibile appare la rettifica del tracciato della nuova via di Monte del Gallo, intesa alla utilizzazione dell'esistente sede stradale;
Visto il voto n. 810 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1965, numero 16170 R. 61/340, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;
Ritenuto che appare congruo assegnare:
a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque a far capo dalla data medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
È approvata la variante ottava al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938 e decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952.
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.
Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.
I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 47. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1576#art-1