Art. 1
In vigore dal 15 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista, la legge della Regione siciliana n. 36 del 27 novembre 1965;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 9 dicembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria nell'Università di Catania.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1420#art-1