Art. 1
In vigore dal 5 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 18 novembre 1964 n. 1265;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
. - È modificato nel senso che all'elenco delle Facoltà che costituiscono l'Università di Genova è aggiunta la seguente:
"Facoltà di architettura" (limitata al biennio propedeutico).
Dopo l'art. 80, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del biennio propedeutico della Facoltà di architettura.
Art. 81 - Il biennio di studi propedeutici della Facoltà di architettura ha per fine di conferire, nel campo delle scienze tecniche e delle arti, le nozioni necessarie all'apprendimento delle materie applicative insegnate nei trienni di Architettura che portano al conseguimento della laurea in Architettura.
Possono essere ammessi al primo anno del biennio di studi propedeutici soltanto gli studenti forniti del diploma di maturità classica o scientifica o artistica.
Art. 82. - Lo studente è tenuto a frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti prescritti per ogni singolo corso.
Ogni professore in relazione al proprio insegnamento si accerta della frequenza, diligenza e profitto dello studente nel modo che crede più opportuno.
Art. 83. - Gli insegnamenti del biennio di studi propedeutici in Architettura sono fondamentali e complementari.
I - Fondamentali:
1) Disegno dal vero (biennale);
2) Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale);
3) Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale);
4) Elementi costruttivi;
5) Analisi matematica e geometria analitica (biennale);
6) Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva;
7) Applicazioni di geometria descrittiva;
8) Fisica;
9) Chimica generale ed applicata;
10) Mineralogia e geologia.
II - Complementari:
1) Letteratura italiana;
2) Plastica ornamentale;
3) Lingua inglese;
4) Lingua francese.
Gli studenti dovranno sostenere gli esami in tutte le discipline fondamentali e in due materie complementari da loro scelte fra le quattro proposte.
Art. 84. - Gli studenti provenienti da altre Facoltà di architettura sono ammessi all'anno del biennio al quale erano iscritti o avevano diritto di essere iscritti nella Facoltà di provenienza.
Per gli studenti o laureati della Facoltà di ingegneria o dei bienni che danno adito a detta Facoltà, il Consiglio dei professori formulerà il piano di studi per lo ulteriore svolgimento della carriera scolastica.
Art. 85. - Gli studenti sono tenuti a rispettare la modalità di iscrizione e di frequenza delle singole materie e le precedenze di esame che il Consiglio di facoltà stabilirà nel piano degli studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1963
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 55. - VILLA.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-10;1647#art-1