Art. 1
In vigore dal 2 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, recante al comma primo, punto 1), la determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura per l'assicurazione contro le malattie dei dirigenti ed impiegati agricoli ed all'ultimo comma la possibilità di variare la misura di detto contributo, in applicazione delle norme fissate dall', commi primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.
recante norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati, Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, recante la determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;
Visto l', commi primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1965 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1965, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di malattia ai pensionati dovuta all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, fissata nel 2,80 per cento delle retribuzioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, è ridotta all'1,80 per cento delle retribuzioni, di cui l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,20 per cento a carico dei dirigenti e impiegati dell'agricoltura.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 91. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-06;1694#art-1