Art. 1
In vigore dal 23 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visti il regio decreto 15 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Viste le delibere del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, in data 28 giugno 1963 e del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, in data 30 gennaio 1965;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, è incorporato nella Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno.
Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 dicembre 1965
SARAGAT
COLOMBO
Visto, ti Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 101. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-06;1659#art-1