Art. 1
In vigore dal 5 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 13 luglio 1965, n. 874, con la quale, fra l'altro, sono istituiti, per l'anno accademico 1965-66, nuovi posti di professore universitario di ruolo in misura pari a quella fissata, per l'anno accademico 1964-65, dall'art. 50, primo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con la quale veniva stabilito che i centoventi posti di professore universitario di ruolo istituiti per gli anni accademici 1963-64 e 1964-65 erano da destinare, per almeno un terzo, al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, con i criteri di cui all'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Veduta la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Veduto il proprio decreto in data 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di 118 dei 120 posti di professore universitario di ruolo di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti due posti;
Ravvisata la necessità di procedere, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione dei rimanenti due posti di professore di ruolo;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I rimanenti due posti di professore universitario di ruolo sono assegnati alle Facoltà sottoindicate, con effetto dall'anno accademico 1965-66:
UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Facoltà di Giurisprudenza:
per il corso di laurea in Giurisprudenza......... posti 1
UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di Architettura:
per il corso di laurea.................. posti 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 dicembre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 62. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-06;1493#art-1