Statuto tipo degli Aero Clubs locali

Art. 13

In vigore dal 25 feb 1989
Il Consiglio direttivo dell'Aero Club è composto: 1) dal presidente dell'Aero Club che lo convoca e lo presiede; 2) da un rappresentante periferico dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nominato dal direttore, generale dell'ispettorato medesimo; 3) dal presidente dell'Ente provinciale del turismo; 4) dal rappresentante provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano; 5) da 5 consiglieri tra i quali il Consiglio stesso elegge un vicepresidente; 6) dai rappresentanti, uno per specialità, eletti con votazione a scheda segreta dai soci che, muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti praticano: il volo a motore e turismo; Il volo a vela; Il paracadutismo sportivo; l'aeromodellismo il volo da diporto o sportivo. Nella elezione dei suddetti rappresentanti ogni componente ha diritto ad un voto. Qualora l'Aero Club non esplichi ancora regolare attività nelle quattro specialità di cui sopra, entreranno a far parte del Consiglio i rappresentanti delle specialità effettivamente svolte. Su proposta dello stesso Consiglio direttivo, il numero dei consiglieri di cui al n. 5) del presente articolo può essere aumentabile dall'assemblea fino ad un massimo di 9 per gli Aero Clubs che abbiano un numero di soci effettivi non inferiore a 500. I consiglieri ed i rappresentanti di specialità durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze prima della scadenza del quadriennio, i nuovi eletti di cui al punto 1), 5) e 6) durano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-std-13

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