Art. 1

In vigore dal 22 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 10 ottobre 1927, n. 2022, con il quale il comune di Cornalba venne soppresso ed aggregato a quello di Serina; Viste le istanze in data 1° e 11 ottobre 1961, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 28 marzo e 2 aprile 1962, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Cornalba ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Serina in data 4 febbraio 1962, n. 77, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 3 ottobre 1963, n. 138, con le quali è stato espresso il parere in ordine alla ricostituzione in parola; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 ottobre 1965; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Cornalba, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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