Art. 1
In vigore dal 14 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto 25 aprile 10929, n. 067, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere assunte in data 21 settembre 1965 dal Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna, Monte di credito si pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna, e dal commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di la categoria, con sede in Ravenna, attualmente in gestione straordinaria;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di I categoria, con sede in Ravenna, è incorporate nel Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di la categoria, con sede in Bologna.
Le modalità dell'incorporazione e le modifiche che dovranno essere apportate allo statuto dell'ente incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1965
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 22. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-26;1412#art-1