Art. 1

In vigore dal 14 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; Visti il regio decreto 25 aprile 10929, n. 067, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Viste le delibere assunte in data 21 settembre 1965 dal Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna, Monte di credito si pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna, e dal commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di la categoria, con sede in Ravenna, attualmente in gestione straordinaria; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di I categoria, con sede in Ravenna, è incorporate nel Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di la categoria, con sede in Bologna. Le modalità dell'incorporazione e le modifiche che dovranno essere apportate allo statuto dell'ente incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1965 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 22. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-26;1412#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo