Art. 1
In vigore dal 13 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 25 novembre 1964, n. 21;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 28 ottobre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-26;1408#art-1