Art. 1
In vigore dal 12 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819, con il quale sono stati ripartiti tra le varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1963-64, i nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno medesimo, con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visto il verbale dell'adunanza dell'11 maggio 1965, nella quale la Facoltà di economia e commercio della Università di Parma ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto presidenziale 1 dicembre 1962, n. 1819, per il raddoppiamento della cattedra di Economia politica, venga destinato al raddoppiamento della cattedra di Storia economica;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di economia e commercio;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma viene assegnato, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 luglio 1962, n. 1073, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Storia economica, anziché per il raddoppiamento della cattedra di Economia politica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 7. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-26;1404#art-1