Art. 1

In vigore dal 17 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente decentramento dei servizi del Tesoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, concernente nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato; Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il quarto comma dell'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, è sostituito dal seguente: "Il pagamento di somme non superiori alle lire seicentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale: 1) passaporto; 2) tessera personale di concessione ferroviaria per impiegati dello Stato in attività di servizio e in pensione; 3) tessera di riconoscimento, con fotografia, rilasciata da Amministrazioni statali ai propri dipendenti; 4) libretto per licenza di porto d'armi; 5) tessera postale di riconoscimento; 6) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli e motoveicoli; 7) carta d'identità". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 37. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1563#art-1

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