Art. 1
In vigore dal 6 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 luglio 1961, n. 635;
Visto l'art. 4, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 4, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491, riguardante norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, è modificato come appresso:
q) accerta annualmente, per ogni esercizio finanziario, le eccedenze attive della gestione assicurativa ai fini dell'art. 27, lettera b) della legge e ne dispone il versamento al Fondo autonomo di cui all'art. 25 della legge, affinché il Fondo stesso se ne possa avvalere per le operazioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1965
SARAGAT
MORO - MATTARELLA - COLOMBO - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 127. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1714#art-1