Art. 1
In vigore dal 25 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, espresso con voto n. 12955 del 27 novembre 1964;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale (1% giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bultei, in provincia di Sassari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1965
SARAGAT
MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 111. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1667#art-1