Art. 1

In vigore dal 23 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale, è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 210, concernente l'ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione; Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione; Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4 sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 349, ratificato con la legge 24 febbraio 1953, n. 110, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e la ripartizione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; Vista la legge 14 marzo 1961, n. 173, concernente lo adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonché l'istituzione di nuovi uffici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, con il quale è stato approvato il regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione; Vista la legge 19 luglio 1962; n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria; Ritenuta la necessità di sostituire le norme finali intitolate "disposizioni transitorie", contenute nel regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83; Udito il parere, del Consiglio di Stato in Adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. Le norme finali intitolate "disposizioni transitorie" contenute nel regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, sono sostituite dalle seguenti: "Disposizioni transitorie Gli impiegati della carriera esecutiva, già appartenenti alle soppresse specializzazioni "tecnici" ed "elettrotecnici", continuano a svolgere le stesse mansioni esercitate al 1 luglio 1956 e che, per effetto del presente regolamento, sono attribuite agli impiegati della carriera di concetto, restando escluso che ciò possa comunque importare una modificazione dello stato giuridico proprio degli interessati e della loro posizione economica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 2. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1626#art-1

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