Art. 1

In vigore dal 9 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni; Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre i limiti concernenti la superficie minima delle coltivazioni di Cui all'art. 82, lettera c), dell'anzidetto regolamento; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. A decorrere dalla campagna 1965, la disposizione contenuta nell'art. 82, lettera c), del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato dall' del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1571, è sostituita dalla seguente: "La superficie minima, per ciascuna coltivazione, non deve essere inferiore ad are dodici per le varietà levantine ed il Nostrano del Brenta e ad are quindici per le altre varietà". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei; conti, addì 13 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 97. VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1502#art-1

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