Art. 1
In vigore dal 7 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261, relativo all'emanazione del regolamento di esecuzione della legge medesima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione sopraindicato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Gli articoli 9 e 10 del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1965
SARAGAT
MORO - GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-18;1706#art-1