Art. 27
AbrogatoApplicabilità agli operai del Ministero della difesa delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-18;1480#art-27