Art. 1

In vigore dal 22 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Capitolo n. 1382. - Stipendi, ecc. al personale di ruolo e non di ruolo....... L. 1.134.000.000 Capitolo n. 1761. - Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc................ " 6.000.000.000 Capitolo n. 1841. - Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc................. " 3.800.000.000 Capitolo n. 2002. - Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc................. " 600.000.000 Capitolo n. 2141. - Stipendi, ecc. al personale di ruolo e non di ruolo....... " 1.700.000.000 -------------- L. 13.234.000.000 -------------- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 37. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-18;1444#art-1

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