Art. 1
In vigore dal 22 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Capitolo n. 1382. - Stipendi, ecc. al
personale di ruolo e non di ruolo....... L. 1.134.000.000
Capitolo n. 1761. - Stipendi, ecc. al
personale di ruolo, ecc................ " 6.000.000.000
Capitolo n. 1841. - Stipendi, ecc. al
personale di ruolo, ecc................. " 3.800.000.000
Capitolo n. 2002. - Stipendi, ecc. al
personale di ruolo, ecc................. " 600.000.000
Capitolo n. 2141. - Stipendi, ecc. al
personale di ruolo e non di ruolo....... " 1.700.000.000
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L. 13.234.000.000
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 37. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-18;1444#art-1