Art. 1

In vigore dal 12 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1965 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 129. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-18;1403#art-1

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