Art. 1
In vigore dal 12 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1965
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 129. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-18;1403#art-1