Art. 1

In vigore dal 22 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto n. 737 in data 18 maggio 1965; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Pitigliano, in provincia di Grosseto, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 1965 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 86. - VILLA
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