Art. 1

In vigore dal 4 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: È autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Romano Ezzelino con atto n. 7945 di rep. rogato in data 31 dicembre 1957 dal notaio dott. Silvio Brunelli, di un appezzamento di terreno di mq. 9060, sito nel comune di Solagna e riportato in catasto alla sezione unica, foglio X, mappali numeri 241 e 170, utilizzato per la costruzione di una casermetta forestale dello Stato. Il Ministro proponente provvederà con proprio decreto all'approvazione dell'atto di accettazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 novembre 1965 SARAGAT TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 115. - VILLA
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